L’impianto sportivo del Comune di Civezzano e le attrezzature in esso contenute sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati all'uso pubblico.
Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tute e calzature eventualmente prescritte per ogni disciplina sportiva comunque compatibili ed a non espletare attività a qualsiasi titolo che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione. Inoltre deve essere osservata la Legge 11.11.1975 n. 584 relativa al divieto di fumare nei locali chiusi al pubblico ritrovo. Per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui ai comma 5 e 6 dell'art. 2, devono essere rispettate la L. P. 7.8.1978 n. 27 ed il conseguente regolamento del Consiglio scolastico provinciale approvato con deliberazione n. 1 dd. 5.3.1981.
Il personale addetto agli impianti non può, in qualsiasi forma, fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento di attività sportive. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti di proprietà degli stessi o delle Società concessionarie, non possono, di norma, essere depositate o comunque lasciate anche provvisoriamente nei locali dei singoli impianti. Pertanto, eccezion fatta per i casi in cui viene rilasciata apposita autorizzazione dall'Amministrazione comunale, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali al termine di ogni allenamento o manifestazione. Ogni forma di commercio, non espressamente autorizzata dal Comune, è assolutamente vietata.